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Riforma Brunetta

 

 

 

La Riforma Brunetta regolata dalla Legge 15 e dal decreto attuativo Dlgs. 150 del 2009:

 

"per una Pubblica Amministrazione di qualità"

 

 

 

 

 

 

 

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Le finalità

 

La Riforma Brunetta è finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla   efficienza   e   trasparenza   delle  pubbliche amministrazioni. La Legge 15/2009 ed il Dlgs 150/2009 specificano ulteriormente, e in parte sostituiscono, quanto già contenuto nel Dlgs n. 286 del 30 luglio 1999, “recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche.

 

La normativa è esposta nel sito www.riformabrunetta.it. Il sito mette a disposizione un completo materiale illustrativo e di guida continuamente aggiornato, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi che quelli organizzativi ed attuativi, nonché lo stato di avanzamento del programma messo a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e quello di specifiche iniziative di supporto.

 

In sintesi gli aspetti di maggior rilievo della riforma sono: la misurazione della performance, il più stringente legame tra produttività e incentivi, la riforma della contrattazione e del rapporto tra legge e contratto, il rafforzamento degli strumenti disciplinari.

 

Questa riforma costituisce un determinante passo evolutivo per perseguire la valorizzazione delle organizzazioni e delle persone del pubblico impiego meritevoli in base alla performance oggettivamente misurata.

 

La tempificazione

il 15/12/2009

E’ stata  istituita la “Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche”, che redige modelli e linee guida riguardanti il ciclo della gestione della performance e della trasparenza, anche in riferimento alla pubblicazione dei Piani triennali di Performance e Trasparenza nei previsti siti WEB da parte delle amministrazioni pubbliche;

 

il 30/04/2010

Nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici nazionali sono stati istituiti gli Organismi indipendenti di valutazione che adottano il Piano triennale di performance e trasparenza;

 

il 31/09/2010

Gli Organismi indipendenti hanno adottato i sistemi di misurazione e valutazione delle perfomance;

 

il 31/01/2011

Le amministrazioni centrali e gli enti pubblici nazionali devono approvare i Piani triennali di Performance e Trasparenza.

 

 

La sfida per la PA

 

Lo spirito della riforma è di fatto quello di innestare nelle Amministrazioni Pubbliche un virtuoso processo di trasformazione  volto ad un progressivo e visibile miglioramento del servizio verso il cittadino utente e ad un più efficiente uso delle risorse pubbliche.

 

La misurazione e la valutazione della performance è il fattore chiave individuato ai fini del miglioramento sopra delineato, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative.  L’adozione di un sistema di misurazione e valutazione è peraltro condizione necessaria per l’erogazione dei premi legati al merito e alla performance.

 

Per ottenere i risultati attesi il “Piano triennale di Performance e Trasparenza” dovrà contenere obiettivi strategici realistici con le relative iniziative progettuali messe a budget.  Si tratta, in altre parole, di rendere il percorso di trasformazione concretamente innestato nella realtà dell’amministrazione e non puramente formale.

 

Il sistema di performance management che operi tramite la definizione e la condivisione di obiettivi univocamente definiti, la pianificazione e l’attivazione di iniziative (previste in budget e finanziate) volte al loro raggiungimento, la determinazione di un sistema di indicatori condivisi e realistici, cioè effettivamente misurabili.

 

Il sistema di performance management dovrà basarsi su indicatori condivisi e realistici, valorizzati con misure e dati affidabili e incontrovertibili. Il loro uso e la trasparenza richiesta li rende infatti potenzialmente esposti al rischio di controverse interpretazioni e contenzioso sia di carattere individuale che sindacale e politico. In generale sarà assolutamente preferibile l’impiego di dati estraibili dai sistemi informativi in uso.

 

Ai fini di un corretto avvio delle attività, “La fase di auto-diagnosi della capacità amministrativa ad attuare la riforma è senza ombra di dubbio la prima azione che ogni amministrazione deve intraprendere in questa prima fase per innescare il meccanismo di miglioramento della performance (vedi Dlgs. 150/2009 Istruzioni per l’uso; pag. 10).”

 

 

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 Vs. 2.0       24 ott 2011